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Legge di Istituzione
LEGGE DI ISTITUZIONE DEI LABORATORI CAMERALI
1. A/III L. 13 novembre 1940, n. 1767 (1)
2. Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni (2)
3.1. I Consigli provinciali delle corporazioni (2), previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni (3), possono istituire laboratori chimici merceologici.
4.2. I laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni (2) hanno competenza ad eseguire tutti gli accertamenti tecnici e le analisi relative a materie disciplinate da leggi e regolamenti la cui applicazione spetta ai Consigli ed agli Uffici provinciali delle corporazioni . Tali accertamenti ed analisi potranno essere eseguiti anche su richiesta di altri Uffici provinciali per controllare la corrispondenza di determinati prodotti a requisiti fissati da altre leggi e regolamenti.
5.3. I laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni (2) sono autorizzati, per le materie di cui all’articolo precedente e subordinatamente alle esigenze di servizio, ad eseguire accertamenti ed analisi tecniche su richiesta di enti e di privati rilasciando all’uopo certificato dei risultati delle analisi ed accertamenti espletati.
6.4. Gli accertamenti ed analisi previsti dall’articolo precedente che possono essere richieste da enti e da privati, saranno eseguiti a spese del richiedente e all’uopo i Consigli provinciali delle corporazioni (2) compileranno un’apposita tariffa da approvarsi dal Ministero delle corporazioni (3).
7.5. Nei casi in cui le leggi e regolamenti dànno facoltà agli interessati di ottenere in sede di riesame la revisione degli accertamenti tecnici e delle analisi alla cui esecuzione sono dalla presente legge abilitati i laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni (2), la relativa competenza spetta all’istituto di sanità pubblica del Ministero dell’interno (4), ove non sia diversamente stabilito.
8.6. Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la competenza dei laboratori d’igiene e profilassi delle province e degli altri organi a cui sono devolute attribuzioni di vigilanza e controllo in esecuzione di leggi speciali.
9. NOTE:
10. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 gennaio 1941, n.7
11. (2) Ora Camera di commercio, industria e agricoltura (D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n.315)
12. (3) Ora Ministero dell’industria e del commercio (R.D. 9 agosto 1943, n.718; D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377; D.Lgt. 10 agosto 1945, n.474)
13. (4) Ora Istituto superiore di sanità, dipendente dal Ministero della sanità (R.D. 17 ottobre 1941, n.1265; L. 20 giugno 1952, n. 724; L. 13 marzo 1958, n. 296).
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